Pac, ecco le nuove norme nazionali sui terreni a riposo
- salernoagricoltura
- 7 mag 2022
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Al via il greening con la possibilità di coltivare la terra, ma le deroghe Ue previste per incrementare la produzione non valgono per le leguminose, che potranno essere messe a coltura se il terreno è ritirato dalla produzione.
È stato pubblicato sul sito del Mipaaf, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Decreto Ministeriale 8 aprile 2022, numero 163483 che, in attuazione della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea numero C (2022) 1875 del 23 marzo 2022, definisce i provvedimenti di deroga relativi alla domanda unica della Pac 2022, e finalizzati ad aumentare la produzione agricola per fronteggiare la crisi di approvvigionamento susseguente alla guerra russo-ucraina.
Di fatto il Decreto ministeriale non presenta particolari novità rispetto a quanto appreso nei giorni scorsi, perché non fa altro che riprendere le deroghe previste dalla Commissione Europea con il provvedimento del 23 marzo scorso.
Solo per il 2022 le superfici lasciate a riposo (set aside) possono essere considerate una "superficie distinta", ovvero superfici che concorrono a rispettare la diversificazione, per le aziende obbligate, anche se sono coltivate o se sono utilizzate per il pascolo o per la raccolta a fini produttivi.
In base al decreto, le superfici lasciate a riposo possono essere considerate aree Efa - ossia aree di interesse ambientale - anche se utilizzate per pascolo o raccolta o coltivate. Sulle superfici a set aside utilizzate per la coltivazione (o come pascolo e raccolta) è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Leguminose, un caso a sé
Le superfici a leguminose Efa per potere essere trattate ed usufruire della deroga devono però essere dichiarate come superfici ritirate dalla produzione.
Per questo specifico caso va tenuto in conto, inoltre, che le coltivazioni realizzate in deroga, sulle superfici ritirate dalla produzione, non potranno essere assicurate con polizze agevolate e non potranno godere di eventuali aiuti accoppiati o di eventuali aiuti per le filiere e Psr: questo perché al contrario dei terreni a riposo, che continuano comunque a godere del beneficio del greening, si tratta di superfici completamente sottratte all'esercizio dell'agricoltura e non sono più assoggettabili a qualsiasi titolo di aiuto.
Pagamenti agro climatico ambientali fuori dalla deroga
Il Decreto inoltre - escludendo ogni riferimento a terreni gravati da impegni agro climatico ambientali - di fatto impedisce che la deroga possa essere applicata alle superfici ritirate dalla produzione, ma che siano oggetto di impegno in misure dei Psr, Programmi di Sviluppo Rurale.
È infine in arrivo una Commissione Tecnica Ministeriale, che contribuirà a chiarire ulteriormente quanto disposto dal provvedimento di recepimento nazionale della deroga europea.

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